LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI
Capo I
Del giudice
Sezione I
Della giurisdizione e della competenza in generale
Art. 6 c.p.c.
Inderogabilità convenzionale della competenza.
1.La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.