Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I
Del giudice

Sezione I
Della giurisdizione e della competenza in generale
Art. 6 c.p.c.
Inderogabilità convenzionale della competenza.

1.La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.


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