Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo V
Dell'espropriazione di beni indivisi
Art. 599 c.p.c.
Pignoramento.

1.Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

2.In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.


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