LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
Capo IV
Dell'espropriazione immobiliare
Sezione IV
Dell'amministrazione giudiziaria
Art. 594 c.p.c.
Assegnazione delle rendite.
1.Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.