Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo IV
Dell'espropriazione immobiliare

Sezione IV
Dell'amministrazione giudiziaria
Art. 592 c.p.c.
Nomina dell'amministratore giudiziario.

1.L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.

2.All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.


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