LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI Capo II Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e
Art. 59 c.p.c. Attività dell'ufficiale giudiziario.
1.L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.