LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
Capo IV
Dell'espropriazione immobiliare
Sezione III
Della vendita e dell'assegnazione par. 1 Disposizioni generali
Art. 582 c.p.c.
Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario.
1.L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.