Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo II
Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e
Art. 58 bis c.p.c.
Ufficio per il processo.

1.L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale.


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