Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo IV
Dell'espropriazione immobiliare

Sezione III
Della vendita e dell'assegnazione par. 1 Disposizioni generali
Art. 579 c.p.c.
Persone ammesse agli incanti.

1.Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto.

2.Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

3.I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.


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