LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
Capo IV
Dell'espropriazione immobiliare
Sezione III
Della vendita e dell'assegnazione par. 1 Disposizioni generali
Art. 577 c.p.c.
Indivisibilità dei fondi.
1.La divisione in lotti non può essere disposta se l'immobile costituisce un'unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.