1.Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
2.Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
3.Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.