Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo III
Dell'espropriazione presso terzi

Sezione I
Del pignoramento e dell'intervento
Art. 544 c.p.c.
Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato.

1.Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

2.Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.


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