Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo II
Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore

Sezione III
Dell'assegnazione e della vendita
Art. 539 c.p.c.
Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento.

1.Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

2.Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.


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