LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
Capo II
Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore
Sezione III
Dell'assegnazione e della vendita
Art. 539 c.p.c.
Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento.
1.Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.
2.Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.