LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Titolo II DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA Capo II Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore Sezione I Del pignoramento
Art. 522 c.p.c. Compenso del custode.
1.Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.
2.Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.