Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo II
Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore

Sezione I
Del pignoramento
Art. 522 c.p.c.
Compenso del custode.

1.Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.

2.Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.


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