1.I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
2.I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.