Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo II
Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore

Sezione I
Del pignoramento
Art. 516 c.p.c.
Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo.

1.I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

2.I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.


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