LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI
Capo I
Del giudice
Sezione VII
Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici
Art. 51 c.p.c.
Astensione del giudice.
1.Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
2.In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
[1][2]
[1] La L. 22 luglio 1997, n. 276 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e può in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del Codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, o parente o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al Presidente del tribunale e non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.
Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori".
[2] Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998 n. 399 nel modificare l'art. 6 della L. 22 luglio 1997, n. 276 ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 11) che "Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori."
- (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati già nominati.".