Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo I
Dell'espropriazione forzata in generale

Sezione IV
Della vendita e dell'assegnazione
Art. 508 c.p.c.
Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.

1.Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.

2.In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.


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