LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
Capo I
Dell'espropriazione forzata in generale
Sezione IV
Della vendita e dell'assegnazione
Art. 504 c.p.c.
Cessazione della vendita forzata.
1.Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma.