Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo I
Dell'espropriazione forzata in generale

Sezione IV
Della vendita e dell'assegnazione
Art. 502 c.p.c.
Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno.

1.Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.

2.In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.


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