Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I
Del giudice

Sezione VI-bis
Della composizione del tribunale
Art. 50 bis c.p.c.
Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.

1.Il tribunale giudica in composizione collegiale:

1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

5) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197;

6) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197;

7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

2.7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.[3][4][5][6]

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.[1][2]

[1] Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
[2] Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
[3] La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 447) che la presente modifica diventa efficace decorsi centottanta giorni dalla data in entrata in vigore della suindicata legge.
[4] La L. 24 dicembre 2007, n. 244 come modificata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 2, comma 447) che "Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
[5] La L. 24 dicembre 2007, n. 244 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 2, comma 447) che "Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
[6] La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 2, comma 447) che "Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

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