LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
Capo I
Dell'espropriazione forzata in generale
Sezione II
Del pignoramento
Art. 497 c.p.c.
Cessazione dell'efficacia del pignoramento.
1.Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita. [1]
[1] Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".