Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo I
Dell'espropriazione forzata in generale

Sezione II
Del pignoramento
Art. 493 c.p.c.
Pignoramenti su istanza di più creditori.

1.Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

2.Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

3.Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.


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