Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo I
Dell'espropriazione forzata in generale

Sezione I
Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale
Art. 489 c.p.c.
Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni.

1.Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento.

2.In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.


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