LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI
Capo I
Del giudice
Sezione VI
Del regolamento di giurisdizione e di competenza
Art. 47 c.p.c.
Procedimento del regolamento di competenza.
1.L'istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.
2.Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'art. 43, secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.[1]
3.La parte che propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti. [2] [3]
4.Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice. [2] [3]
5.Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei quaranta giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti. [2] [3] [4]
[1] Il D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che " Il termine di venti giorni stabilite dall'art. 47 secondo comma del Codice di procedura civile del 1940, è sostituito da quello di trenta giorni stabilito dall'art. 2 della legge 14 luglio 1950, n. 581, se all'entrata in vigore della stessa legge è ancora in corso."
[2] Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
[3] Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
[4] Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".