Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo IV
NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO

Capo II
Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Art. 447 c.p.c.
Esecuzione provvisoria.

1.Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.

2.Si applica il disposto dell'articolo 431.


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