1.Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.
2.Nei casi di particolare complessità il termine di cui all'articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.