Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo IV
NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO

Capo I
Delle controversie individuali di lavoro

Sezione II
Del procedimento Par. 1 Del procedimento di primo grado
Art. 441 c.p.c.
Consulente tecnico in appello.

1.Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

2.Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.


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