Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo III
DELLE IMPUGNAZIONI

Capo V
Dell'opposizione di terzo
Art. 407 c.p.c.
Sospensione dell'esecuzione.

1.Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.


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