LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo III DELLE IMPUGNAZIONI Capo V Dell'opposizione di terzo
Art. 407 c.p.c. Sospensione dell'esecuzione.
1.Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.