LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo III DELLE IMPUGNAZIONI Capo IV Della revocazione
Art. 401 c.p.c. Sospensione dell'esecuzione.
1.Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.