Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo III
DELLE IMPUGNAZIONI

Capo III
Del ricorso per cassazione

Sezione III
Del giudizio di rinvio
Art. 392 c.p.c.
Riassunzione della causa.

1.La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.

2.La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.


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