Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo III
DELLE IMPUGNAZIONI

Capo III
Del ricorso per cassazione

Sezione II
Del procedimento e dei provvedimenti
Art. 388 c.p.c.
Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito.

1.Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinchè ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.


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