LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo III DELLE IMPUGNAZIONI Capo III Del ricorso per cassazione Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti
Art. 388 c.p.c. Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito.
1.Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinchè ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.