1.La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
2.Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
3.Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
4.COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.