Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo III
DELLE IMPUGNAZIONI

Capo III
Del ricorso per cassazione

Sezione II
Del procedimento e dei provvedimenti
Art. 385 c.p.c.
Provvedimenti sulle spese.

1.La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

2.Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

3.Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

4.COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.


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