LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
Titolo III
DELLE IMPUGNAZIONI
Capo I
Delle impugnazioni in generale
Art. 335 c.p.c.
Riunione delle impugnazioni separate.
1.Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.