LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo III DELLE IMPUGNAZIONI Capo I Delle impugnazioni in generale
Art. 333 c.p.c. Impugnazioni incidentali.
1.Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.