Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo III
DELLE IMPUGNAZIONI

Capo I
Delle impugnazioni in generale
Art. 331 c.p.c.
Integrazione del contradittorio in cause inscindibili.

1.Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.

2.L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.


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