1.L'estinzione del processo non estingue l'azione.
2.L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.
3.Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.
4.Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.