Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo

Sezione II
Dell'interruzione del processo
Art. 303 c.p.c.
Riassunzione del processo.

1.Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

2.In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

3.Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

4.Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.


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