Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo

Sezione II
Dell'interruzione del processo
Art. 301 c.p.c.
Morte o impedimento del procuratore.

1.Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

2.In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

3.Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.


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