Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I
Del giudice

Sezione III
Della competenza per territorio
Art. 30 c.p.c.
Foro del domicilio eletto.

1.Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.


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