LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
Sezione II
Dell'interruzione del processo
Art. 299 c.p.c.
Morte o perdita della capacità prima della costituzione.
1.Se prima della costituzione sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163-bis. [1]
[1] Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".