Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo

Sezione I
Della sospensione del processo
Art. 297 c.p.c.
Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione.

1.Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295. [1]

2.Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

3.L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

4.Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-4 marzo 1970, n. 34 (in G.U. 1a s.s. 11/03/1970, n. 64), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anzichè dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso".

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