Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I
Del giudice

Sezione III
Della competenza per territorio
Art. 29 c.p.c.
Forma ed effetti dell'accordo delle parti.

1.L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.

2.L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.


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