Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo IV
Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze
Art. 286 c.p.c.
Notificazione nel caso d'interruzione.

1.Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell'articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

2.Se si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.


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