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Venerdi 8 novembre 2024
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Atti Giudiziari
Codice di Procedura Civile
Art. 284 c.p.c.
Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo IV
Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze
Art. 284 c.p.c.
1.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1950, N. 581
Precedente
Art. 283 cpc
Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.
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Art. 285 cpc
Modo di notificazione della sentenza.
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