TITOLO II
DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE
Capo III
Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere.
Art. 28 disp. att. c.p.c.
Registri di cancelleria.
1.1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.[1]
[1] La L. 2 dicembre 1991, n. 399 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 continuano comunque ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".