TITOLO II
DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE
Capo II
Dei consulenti tecnici del giudice.
Art. 27 disp. att. c.p.c.
Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici.
1.Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell'albo formato norma dell'articolo 25.