Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo II
Dell'istruzione della causa

Sezione III
Dell'istruzione probatoria par. 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
Art. 265 c.p.c.
Giuramento.

1.Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace. Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 241.

2.Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si può o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.


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