Disposizioni attuative

TITOLO II
DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE

Capo II
Dei consulenti tecnici del giudice.
Art. 26 disp. att. c.p.c.
Iscrizione nell'albo.

1.Possono essere iscritti d'ufficio nell'albo, quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o più rami della produzione, che siano indicate dal presidente del consiglio provinciale delle corporazioni.

2.Per la categoria dei consulenti in materia di infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali possono essere iscritti, su istanza o d'ufficio, soltanto coloro che, per il titolo di studio conseguito o per l'attività medico-chirurgica spiegata, si dimostrano particolarmente versati nelle materie stesse.


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