1.Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.
2.È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.
3.Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231.