1.Presso ogni tribunale è istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia corporativa.
2.L'albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione del tribunale.
3.In esso deve essere sempre compresa la categoria dei consulenti per l'applicazione delle norme sugli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo, sulle malattie professionali e sulle assicurazioni sociali.
4.Per quanto attiene all'albo speciale e agli iscritti in esso si applicano le disposizioni della sezione precedente se non sono modificate dagli articoli seguenti.