Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo II
Dell'istruzione della causa

Sezione III
Dell'istruzione probatoria par. 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
Art. 247 c.p.c.
Divieto di testimoniare.

1.Non possono deporre il coniuge ancorchè separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia.

[1]

[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 23 luglio 1974, n. 248 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1974, n. 201), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 247 del codice di procedura civile".

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